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Lavoro
 
 
 
Circolare n. 18/2014: le novità introdotte dal Jobs Act su contratti a termine, di somministrazione e di apprendistato

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la circolare n. 18 del 30 luglio 2014, con cui indica le informazioni operative al proprio personale ispettivo relativamente alle nuove disposizioni previste per:

- il contratto a tempo determinato,

- la somministrazione di lavoro

- il contratto di apprendistato,

 

dopo la vigenza del c.d. Jobs Act (Legge n. 78/2014 di conversione del Decreto Legge n. 34/2014).

Con la Circolare n. 18 del 30 luglio 2014, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce al personale ispettivo alcuni orientamenti interpretativi in materia di lavoro a tempo determinato, somministrazione di lavoro e apprendistato, a seguito delle novità introdotte dal D.L. n. 34/2014, convertito dalla L. n. 78/2014.

 

In particolare, la Circolare si sofferma sulla nuova disciplina del contratto a termine specificandone alcuni punti:

  • A prescindere dall’acausalità del contratto, la forma scritta rimane un requisito essenziale e l’apposizione del termine è nulla se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto; andrà comunque indicato nel contratto se si tratta di sostituzione di personale assente o di stagionalità per poter applicare la disciplina speciale relativa a tali ipotesi

  • Rispetto ai limiti quantitativi, in assenza di una diversa disciplina contrattuale applicabile, il datore di lavoro è tenuto a verificare quanti rapporti di lavoro subordinato ed a tempo indeterminato siano vigenti alla data del 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto o, nel caso delle attività iniziate durante l’anno, alla data di assunzione del primo lavoratore a termine. Tale base di computo è necessaria per valutare il rispetto della percentuale massima del 20% dei contratti a termine rispetto alla forza lavoro. Dal computo dei lavoratori a tempo indeterminato sono esclusi quelli a chiamata privi di indennità di disponibilità, mentre si calcolano gli apprendisti. Quando nella rilevazione, la percentuale del 20% dia luogo ad un numero decimale, il datore di lavoro potrà arrotondare all'unita superiore se il decimale è uguale o superiore a 0,5. Considerata la complessità del profilo interpretativo, il Ministero ritiene che la sanzione, per il superamento del limite massimo dei contratti a termine, non trova applicazione qualora il datore di lavoro, prima della pubblicazione della circolare, abbia proceduto all’assunzione di un numero di lavoratori a termine sulla base di un arrotondamento "in eccesso"

  • Sul nuovo regime delle proroghe, è specificato che la nuova disciplina delle 5 proroghe si applica ai rapporti di lavoro sorti dal 20 maggio in poi; i rapporti costituiti precedentemente al 21 marzo 2014 (data di entrata in vigore del D.L. 34/2014) sono soggetti alla previgente normativa che consentiva di una sola proroga; dal 21 marzo al 19 maggio 2014 le proroghe massime ammesse sono invece 8, perciò non saranno sanzionati i datori di lavoro che durante tale periodo abbiano effettuato le 8 proroghe consentite.

La Circolare, poi, precisa che il limite del 20% ai contratti a tempo determinato non può riferirsi alle assunzioni a termine effettuate dalle stesse agenzie di somministrazione nell'ambito della propria attività, poiché inconciliabile con le sue stesse finalità.

Rispetto alle novità introdotte dal Job Acts sul contratto di apprendistato, viene specificato che la forma sintetica del Piano Formativo Individuale può contenere esclusivamente Ia formazione finalizzata alla acquisizione di competenze tecnico professionali e specialistiche. Rispetto alla formazione trasversale, prevista per l’apprendistato professionalizzante e di competenza delle Regioni o delle Province Autonome, il personale ispettivo si asterrà dall'applicazione della sanzione per omessa formazione, nelle ipotesi in cui l’informativa regionale o provinciale non sia intervenuta entro i 45 giorni – termine da considerare obbligatorio per tali enti - successivi alla comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

In riferimento alle clausole di stabilizzazione e le possibili deroghe introdotte dalla contrattazione collettiva, il Ministero chiarisce che le parti sociali possono introdurre dette clausole solo per modificare il regime legale, il quale prevede forme di stabilizzazione per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti e la cui violazione comporta il "disconoscimento” dei rapporti di apprendistato avviati in violazione dei limiti. Per l datori di lavoro che occupano sino a 49 dipendenti, invece, la violazione di eventuali clausole di stabilizzazione previste dai contratti collettivi, anche già vigenti, non potrà avere il medesimo effetto di trasformazione del rapporto di lavoro.


 

Pensioni

 

Tiziano Treu è il nuovo commissario e futuro presidente INPS

 

Il Governo ha scelto Tiziano Treu, l'uomo che ha firmato le principali riforme del lavoro e delle pensioni in Italia negli anni Novanta, per guidare l'Inps. Lo farà subito da commissario e quasi sicuramente tra qualche mese - dopo il previsto parere...

 

Civile

Opponibilità al Creditore

Se non hai impugnato non puoi godere degli effetti dell'impugnazione altrui

 

 

I condebitori in solido hanno facoltà di opporre al creditore la sentenza pronunciata tra questi ed uno degli altri condebitori solo se tale sentenza sia stata resa in un giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori che intendano...

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 20559/14; depositata il 30 settembre)

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Appalti

 

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 223 del 25 settembre 2014, la determinazione n. 2 del 2 settembre 2014 dell’Anac in merito all’applicazione dell’art. 38, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159  (Codice Antimafia).

L’Autorità  osserva preliminarmente che tra i requisiti di carattere generale occorrenti per il conseguimento dell’attestato di qualificazione di cui all’art. 40 del Codice dei contratti, è richiesta – ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. b) dello stesso Codice, richiamato dall’art. 78 del D.P.R. n. 207/2010 – l’assenza della pendenza del procedimento.

Inoltre ai sensi del combinato disposto dell’art. 38, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti con l’art. 78 del D.P.R. n. 207/2010 e sulla base delle abrogazioni disposte dal D.Lgs. n. 159/2011, non può ottenere l’attestato di qualificazione l’impresa nei cui confronti sia accertata:

  • la pendenza del procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011;oppure

  • la sussistenza di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del medesimo decreto legislativo.

Illustrate le premesse  circa l’ambito soggettivo del sistema di qualificazione, l’Autorità ha deliberato che:

  • La verifica circa l’assenza delle cause ostative antimafia ex art. 38, comma 1, lett. b), del Codice dei contratti – richiamato dall’art. 78 del Regolamento ai fini del conseguimento dell’attestato di qualificazione – deve essere effettuata anche nei confronti dei soggetti indicati dal comma 2-bis dell’art. 85 del Codice antimafia, quale ulteriore garanzia dell’affidabilità morale dell’impresa che intende ottenere l’attestato di qualificazione.

  •   Ai sensi del combinato disposto dell’art. 38, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti con l’art. 67 del Codice antimafia, il divieto contemplato nello stesso art. 38, comma 1, lett. b) in relazione al rilascio dell’attestato di qualificazione, opera – non più sulla base della mera pendenza del procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione – ma sulla base di un provvedimento espresso del giudice con il quale sia disposta in via provvisoria l’operatività del divieto stesso durante il procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione.

  •    E’ possibile procedere all’emissione dell’attestato di qualificazione ove siano decorsi infruttuosamente i termini per il rilascio della comunicazione antimafia, fatta salva la facoltà di procedere alla revoca del predetto documento ex art. 40, comma 9-ter del Codice dei contratti in caso di successiva documentazione antimafia dalla quale emerga, a carico dei soggetti censiti, la sussistenza di cause di decadenza di cui all’art. 67 del Codice antimafia.

 

 

Penale

 

Evasione

Non versa l’IVA, perché l’unico cliente è fallito, è causa di forza maggiore?

  Il legale rappresentante di una cooperativa, che non versi il tributo dovuto, a causa del fallimento del proprio unico cliente, non è punibile. Nel dettaglio, è onere dei Giudici accertare la sussistenza o meno del dolo...

(Corte di Cassazione, sez. Feriale Penale, sentenza n. 40394/14; depositata il 30 settembre)

 

 

Amministrativo

Danno non patrimoniale

Insegnante di sostegno solo per poche ore: c'è danno per la minore disabile

 

Ma il risarcimento del danno non patrimoniale deve sempre essere dimostrato. Costituisce, infatti, orientamento consolidato quello secondo cui, per conseguire il risarcimento del danno non patrimoniale, il richiedente è tenuto ad allegare...

(Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 4781/14; depositata il 22 settembre)

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